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APPELLO
Mezzo di impugnazione avverso le sentenze pronunciate in
I? grado. Va rivolto all?organo giudicante di II? grado,
che per il Giudice di Pace 蠩l Tribunale, per il
Tribunale 蠬a Corte d?Appello, per la Corte d?Assise
蠬a Corte d?Assise d?Appello.
APPLICAZIONE PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI vedi
PATTEGGIAMENTO
ARCHIVIAZIONE
Chiude il procedimento, in alternativa all?esercizio
dell?azione penale, quando non vi siano elementi per
sostenere l?accusa in giudizio. La richiesta relativa
viene rivolta dal P.M. al giudice, cui spetta la
decisione. Se il giudice non accoglie la richiesta di
archiviazione ordina al P.M. altre indagini oppure di
mandare a giudizio l?indagato.
ARRESTO
Consiste nella privazione temporanea della libert࠰ersonale
che gli ufficiali e gli agenti della p.g. (vedi)
adottano di propria iniziativa nei confronti di che 蠣olto
in flagranza di reato o di quasi flagranza.
AZIONE PENALE
L?esercizio dell?azione penale 蠰rerogativa del P.M.,
peraltro obbligatoria, quando ne ricorrano i
presupposti. Consiste nella formulazione dell?imputazione
a carico dell?indagato, che cos젡ssume la veste di
imputato (v. RINVIO A GIUDIZIO).
CASA CIRCONDARIALE
Carcere.
CITAZIONE A GIUDIZIO
E? l?atto con il quale il P.M. esercita l?azione penale
ed instaura il processo nel quale l?imputato verr?
giudicato dal Giudice.
CONDANNA
E? l?atto con cui il giudice dichiara la colpevolezza
dell?imputato e lo sottopone alla sanzione prevista per
il reato commesso.
CONFISCA
Espropriazione, da parte dello Stato, delle cose usate
per la commissione del reato e di quelle che ne
costituiscono il prodotto od il profitto.
CONSULENZA
Esame di questioni tecnico-scientifiche svolto da un
esperto del settore (ad es.: consulenza grafica,
medico-legale?). Pu⍊? ricorrervi il P.M. od il
difensore.
CONVALIDA
Atto del g.i.p. (vedi) che assume particolare rilievo
per provvedimenti limitativi della libert࠰ersonale
(arresto e fermo) in quanto finalizzato alla verifica
del rispetto della legge e dei diritti dell?indagato.
CORTE D?APPELLO
Organo giudicante di II? grado. Decide sugli appelli
proposti contro le sentenze del Tribunale.
CORTE D?ASSISE
Organo giudicante composto da membri laici (cittadini in
possesso di licenza media, in numero di 6) e membri
togati (magistrati di carriera, in numero di 2). Ha
competenza per i reati pi?vi.
CORTE DI CASSAZIONE
Organo giudicante di III? grado. Si pronuncia sui
ricorsi proposti contro le sentenze rese in appello od
in I? grado, se inappellabili ovvero nei casi in cui
nessuna delle parti esperisca l?appello (ricorsi ?per
saltum?). Decide esclusivamente su questioni di diritto.
DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO
Citazione a giudizio (vedi) dell?imputato disposto dal
P.M. (vedi), direttamente avanti al Giudice senza
passare dall?udienza preliminare (vedi).
DECRETO PENALE
E? il provvedimento di condanna che il p.m. (vedi) pu⍊?
chiedere al g.i.p (vedi) alla fine delle indagini
preliminari (vedi) e in forza del quale l?imputato viene
giudicato sulla base degli atti raccolti sino a quel
momento. Pu⠥?sere concesso solo per reati punibili con
la pena pecuniaria e procedibili d?ufficio o a querela
per i quali la p.o. (vedi) non ha dichiarato di
opporvisi. Comporta la possibilitࠤi ridurre la pena
pecuniaria sino alla metࠥd altri benefici. Chi viene
condannato con decreto penale pu⠰?esentare opposizione
e chiedere di essere processato con il rito ordinario.
DIBATTIMENTO
Fase processuale destinata all?acquisizione delle prove,
alla discussione ed alla decisione del giudice.
DIFENSORE DI FIDUCIA
Avvocato scelto dall?indagato/imputato (vedi) che decide
di affidargli la propria difesa.
DIFENSORE DI UFFICIO
Avvocato nominato dallo Stato con l?incarico di
difendere l?indagato/imputato (vedi) che ne sia
sprovvisto. Pu⍊? essere sostituito in qualsiasi
momento con un difensore di fiducia.
ESECUZIONE DELLA PENA
Consiste nell?espiazione della pena inflitta dal giudice
con la sentenza definitiva di condanna.
FERMO
Consiste nella privazione temporanea della libert࠰ersonale
disposta dalla p.g. (vedi) o dal p.m. (vedi) nei
confronti di chi risulti gravemente indiziato di
determinati delitti e nei cui confronti sussista un
fondato pericolo di fuga.
G.I.P. (Giudice per le indagini preliminari)
Decide su singole questioni che riguardano la fase delle
indagini preliminari e assume prove non rinviabili al
dibattimento. Non interviene di propria iniziativa, ma
su richiesta delle parti.
GIUDICE COLLEGIALE
E? l?organo giudicante composto da pi?istrati. Tali sono
ad es. il tribunale, quando decide in composizione
collegiale, la Corte d?Assise, la Corte d?appello, la
Corte d?Assise d?appello e la Corte di Cassazione.
GIUDICE MONOCRATICO E? l?organo giudicante composto da
un solo magistrato. Tali sono ad es. il giudice per le
indagini preliminari (g.i.p.), il giudice per l?udienza
preliminare (g.u.p.), il giudice di pace ed il tribunale
quando decide in composizione monocratica.
GIUDICE DI PACE
Magistrato onorario (non di carriera). E? competente in
materia penale a partire dal d. l.vo 28 agosto 2000 n.
274. Gli sono attribuiti i reati minori.
GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI vedi G.I.P.
GRATUITO PATROCINIO
Assistenza tecnica, a spese dello stato, prestata a
coloro che non possono pagare il difensore.
G.U.P.
Giudice dell?udienza preliminare (vedi).
IMPUTATO
Persona a cui il P.M., al termine delle indagini
preliminari, attribuisce un reato e nei cui confronti
viene instaurato il processo.
INDAGATO
Persona che viene sottoposta ad indagini finalizzate
alla scoperta di violazioni penali. Assumono tale veste
gli iscritti sul registro delle notizie di reato.
INDAGINI DIFENSIVE
Indagini svolte autonomamente dall?avvocato difensore,
al fine di ricercare elementi a favore del proprio
assistito, eventualmente ricorrendo all?attivitࠤi
investigatori privati.
INDAGINI PRELIMINARI
E? l?attivitࠤi ricerca delle prove e di acquisizione
di informazioni utili ad accertare se il fatto di reato
荊 avvenuto oppure no. Sono svolte dal p.m (v. P.M.)
direttamente o per mezzo della p.g. (v. P.G.) e sono
volte a consentire al p.m. di decidere se esercitare
l?azione penale o se richiedere l?archiviazione.
INFORMAZIONE DI GARANZIA
Provvedimento inviato all?indagato dal P.M. quando, nel
corso delle indagini preliminari, quest?ultimo debba
compiere un atto per il quale la legge richiede la
presenza obbligatoria del difensore. Contiene
l?indicazione delle norme violate e gli estremi del
fatto addebitato.
MISURA CAUTELARE
Mezzi a cui il giudice, su richiesta del P.M., pu⠲?correre,
anche nella fase delle indagini, a fini di garanzia
processuale. Si distinguono in misure patrimoniali e
personali. Le prime implicano l?indisponibilit࠴emporanea
di cose mentre le altre consistono in limitazioni della
libert? personale. La pi?ve 蠬a custodia cautelare in
carcere.
PARTE CIVILE (PARTE OFFESA)
Soggetto che ha subito dei danni dal reato e ne chiede
il risarcimento durante il processo penale.
PASSAGGIO IN GIUDICATO
Sentenza definitiva. Tale 蠩l provvedimento non pi?
impugnabile.
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO vedi GRATUITO
PATROCINIO.
PATTEGGIAMENTO
Procedimento speciale di tipo premiale che prevede la
richiesta al giudice di una pena concordata dalle parti
(P.M. e difensore). Il patteggiamento comporta una
riduzione della pena fino ad un terzo ed altri benefici.
PENE DETENTIVE
Sanzioni previste dal diritto penale consistenti nella
restrizione della libert࠰ersonale. Si distinguono in
ergastolo e reclusione per i delitti e arresto per le
contravvenzioni.
PENE PECUNIARIE
Sanzioni previste dal diritto penale consistenti nel
pagamento di una somma di denaro. Si distinguono in
multa o ammenda a seconda che esse siano conseguenza di
un delitto o di una contravvenzione.
PENTITO
Soggetto, indagato od imputato dello stesso reato o di
un reato connesso, che riferisce della responsabilit࠰ropria
e di altri (correi). Le sue dichiarazioni vanno valutate
attraverso parametri pi?eri di quelli a cui si ricorre
per i testi comuni. Gode di maggiori garanzie difensive
rispetto a questi ultimi, in ragione della sua
contestuale qualitࠤi imputato.
PERIZIA
Consulenza tecnica richiesta dal giudice. E? un mezzo di
prova.
PERSONA SOTTOPOSTA AD INDAGINI vedi INDAGATO.
P.M. vedi PUBBLICO MINISTERO
POLIZIA GIUDIZIARIA (P.G.)
Riceve o prende di propria iniziativa la notizia dei
reati, svolge indagini, o altre attivitࠤelegate o
disposte dall?autoritࠧiudiziaria, assicura le fonti di
prova.
PRESCRIZIONE
Causa di estinzione del reato che consegue alla mancata
emissione di una sentenza definitiva entro un
determinato periodo di tempo previsto dalla legge a
decorrere dal giorno in cui 蠳tato commesso il reato.
La prescrizione non pu⍊? trovare applicazione nei
confronti dei delitti puniti con la pena dell?ergastolo.
PROCEDIMENTO
In senso stretto coincide con la fase delle indagini
preliminari. In senso lato indica la fase del processo
pi? quella delle indagini.
PROCESSO
Inizia nel momento in cui il p.m. chiede al g.i.p. (v.
G.I.P.) di pronunciarsi sul capo d?imputazione da lui
stesso formulato e termina con l?emanazione della
sentenza definitiva (vedi).
PROCURA DELLA REPUBBLICA
Ufficio del Pubblico Ministero. Ha sede presso ogni
tribunale ordinario e presso il tribunale dei minori. E?
composta da: magistrati di carriera (Procuratore della
Repubblica e Sostituti Procuratori), magistrati onorari
(Vice Procuratori Onorari), polizia giudiziaria e
personale amministrativo.
PROCURA GENERALE
Ufficio del Pubblico Ministero presso ogni Corte
d?appello e presso la Corte di Cassazione. Svolge le sue
funzioni nella relative fasi del giudizio.
PUBBLICO MINISTERO (P.M.)
Magistrato che sostiene l?accusa nel corso del processo
penale. Conduce le indagini e, nel caso in cui abbia
trovato elementi per sostenere l?accusa, esercita
l?azione penale formulando l?imputazione e chiedendo il
rinvio a giudizio.
RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO
Viene rivolta al giudice che fissa l?udienza
preliminare. Quest?ultima caratterizza il procedimento
davanti al Tribunale in composizione collegiale,
viceversa, non 荊 prevista, in alcune ipotesi, nel rito
monocratico.
RITO ABBREVIATO
Procedimento speciale richiesto dal solo imputato che
accetta di essere giudicato sulla base degli elementi di
prova raccolti durante le indagini preliminari.
L?imputato pu⍊? subordinare la richiesta ad una
integrazione probatoria necessaria ai fini della
decisione. In caso di condanna, la pena 蠲idotta di un
terzo.
SENTENZA
Decisione del giudice che conclude una fase del
processo. Pu⍊? riguardare soli rilievi formali od
entrare nel merito del caso: con essa si pronuncia la
condanna o l?assoluzione dell?imputato.
SEQUESTRO PREVENTIVO
Misura cautelare disposta dal g.i.p. (vedi) su richiesta
del p.m. quando vi 蠩l pericolo che una cosa pertinente
al reato possa essere usata in futuro per commettere
altri reati ovvero per aggravare o protrarre le
conseguenze di un reato gi? commesso.
SEQUESTRO PROBATORIO
Mezzo di ricerca della prova disposto dal p.m. (vedi) e
che durante la fase delle indagini preliminari serve per
acquisire il corpo del reato o le cose pertinenti ad
esso.
SOSPENSIONE DELLA PENA
Beneficio concesso dal giudice a fronte di una sentenza
di condanna a pena detentiva sola o congiunta alla pena
pecuniaria, che non superi un certo limite, quando sia
ragionevole ritenere che l?imputato non commetterࠡltri
reati. Comporta la sospensione dell?esecuzione della
pena per un certo periodo, al termine del quale, se il
condannato non 蠩ncorso in altri crimini, si estingue
il reato. Viene concessa generalmente una volta;
ricorrendo specifiche condizioni, la si pu⠯?tenere una
seconda.
TESTIMONE
Persona in grado di riferire circostanze utili all?accertamento
dei fatti per cui si procede. Viene definito ?persona
informata? sui fatti quando il suo intervento 蠲ichiesto
durante la fase delle indagini preliminari.
UDIENZA PRELIMINARE
E? l?udienza ? prevista per i reati pi?vi ? nella quale
il Giudice dell?udienza preliminare (G.U.P.) decide se
deve essere accolta la richiesta di rinvio a giudizio
(vedi) del P.M. nei confronti dell?imputato oppure se
questi deve essere immediatamente prosciolto.
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